DISPOSIZIONI DECRETO “CURA ITALIA” ED APPROFONDIMENTI INPS

Cari associati elenchiamo le misure a sostegno del reddito presenti nel decreto "CURA ITALIA"

Le disposizioni del DL “Cura Italia marzo” per affrontare l’emergenza

Sicurezza lavoratori

Art. 16 Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio diventano DPI. Uso disciplinato da art. 34 comma 3 del DL del 2 marzo 2020 n. 9 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020).

Sostegno ai lavoratori

Art. 19 FIS. I datori di lavoro che sospendo o riducono l’attività per epidemia COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (causale COVID-19) per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Non hanno l’obbligo di comunicazione, fermo restando che l’informazione, la consultazione ed esame congiunto, devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, non devono rispettare il limite per la presentazione della domanda, ma devono presentarla entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o la riduzione di attività.
Per quanto riguarda il trattamento non sarà soggetto ai limiti su periodi mobili e al contributo aggiuntivo. Il trattamento ordinario viene concesso anche alle imprese che occupano più di 5 dipendenti e può essere pagato direttamente dall’INPS. Per questo trattamento non è necessario il requisito dei 90 giorni. A queste prestazioni è posto un limite di spesa di 1.347,2 milioni di euro, raggiunti i quali le domande non saranno considerate da INPS.

Art. 22 Cassa integrazione in deroga. Le regioni e le provincie autonome possono riconoscere, previo accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative (anche per via telematica), trattamenti ai dipendenti delle imprese private per le quali non trovano applicazione le tutele previste per i casi di sospensione e riduzione di attività. Il trattamento è concesso per i periodi di sospensione che comunque non può superare le nove settimane. Sul trattamento è prevista la contribuzione figurativa. Questo trattamento è riconosciuto nel limite 3.293,2 milioni di euro. Il pagamento dell’indennità avverrà con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Art. 23 Congedo e indennità per lavoratori privati e autonomi. Visto il periodo di sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, i dipendenti del settore privato possono chiedere un congedo per figli di età non superiore a 12 anni, percependo un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il limite di età non si computa se il figlio ha il riconoscimento di disabilità grave (L.104) anche se ospitato in centri diurni. E ’possibile chiedere questo congedo per un periodo, anche frazionato di 15 giorni.
Detto periodo è coperto da contribuzione figurativa.
I genitori possono chiedere alternativamente questo congedo che non viene concesso nel caso uno dei due usufruisca già di altre misure di sostegno al reddito o che sia disoccupato o non lavoratore.
Questa indennità è estesa ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata. E’ concessa anche ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e l’indennità sarà calcolata sul 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
E’ possibile astenersi dal lavoro, se non ci sono altre persone nel nucleo familiare già beneficiari di sostegno al reddito un genitore non lavoratore, anche per figli dai 12 ai 16 anni, senza indennità, né contribuzione figurativa ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tutte queste disposizioni valgono anche per genitori affidatari.
In alternativa a queste misure i medesimi lavoratori possono richiedere un bonus di 600 euro da utilizzare per servizi di baby sitting. Viene erogato tramite libretto di famiglia, una procedura conosciuta dai nostri Patronati ma, purtroppo, di non facile utilizzo.
Questo bonus è riconosciuto anche ai lavoratori non iscritti all’INPS, ma il riconoscimento è subordinato alla comunicazione delle rispettive casse del numero di beneficiari.
Le modalità operative per accedere al congedo e al bonus saranno stabilite dall’INPS, che rigetterà le domande che supereranno l’importo complessivo fissato in 1.261,1 milioni di euro.

Art. 24 I giorni previsti per assistere congiunti portatori di handicap grave (L. 104) passano, nei mesi di marzo ed aprile da 3 a 15.

Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. Il periodo trascorso in quarantena è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del comporto. Per i lavoratori con disabilità grave (L.104) o immunodepressi o da esiti di malattie oncologiche certificati da organi medico legale, il periodo di assenza viene considerato ricovero ospedaliero.

Art.27 indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 33 Proroga termini domande Naspi e Dis-coll. Per gli eventi che hanno procurato uno stato di disoccupazione involontaria, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il limite massimo per la presentazione della domanda passa da 68 a 128 giorni.

Art. 34 Proroga dei termini decadenziali. Sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurativi erogati da Inps e Inail dal 23 febbraio al 1 giugno 2020.

Art. 38 Indennità lavoratori spettacolo. Gli iscritti all’ex ENPALS, se hanno maturato almeno 30 giornate contributive ENPALS nell’anno 2019, se hanno un reddito inferiore a 50.000 euro e non sono titolari di pensione possono accedere ad una indennità di 600 euro per il mese di marzo.
Questa indennità non concorre alla formazione del reddito. Sono esclusi da questa indennità i lavoratori che hanno in corso un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
La domanda va fatta all’Inps che accetterà le domande fino ad un importo complessivo di euro 48.6 milioni.

Art. 39 Lavoro agile. I dipendenti disabili (l. 104) o che abbiano nel proprio nucleo familiare un/una disabile con handicap grave hanno il diritto di svolgere la propria attività in modalità di lavoro agile, sempre che la stessa sia compatibile con le proprie mansioni.

Art. 42 Disposizioni INAIL. In caso di infezione da COVID-19 nel lavoro, il medico certificatore redige un certificato di infortunio e conseguentemente scattano le tutele INAIL.

Art. 44 Istituzione Fondi per il reddito di ultima istanza a favore di lavoratori danneggiati dal COVID-19.
Viene istituito un fondo di 300 milioni di euro per il 2020, per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi che a causa dell’epidemia hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Il Ministero del Lavoro emanerà uno o più decreti entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del Decreto Legge che definiranno criteri e modalità dell’indennità. Tali decreti dovranno anche stabilire la quota limite di spesa per i professionisti iscritti agli enti diritto privato.

Art. 46 Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti. A partire dall’entrata in vigore del DL per 60 giorni sono sospese le procedure L. 223 avviate, e ne è precluso, per il medesimo periodo l’attivazione. Entro a tale termine non è possibile neppure recedere dal contratto per giustificato motivo, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Art. 54 Attuazione del Fondo di solidarietà mutui prima casa. L’ammissione ai benefici del Fondo oltre ai casi disciplinati dalla legge, è esteso anche ai lavoratori autonomi che autocertifichino di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor tempo un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza degli effetti dell’epidemia da corona virus.
Non è necessario presentare l’ISEE per l’acceso al Fondo.

Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti. I versamenti verso le pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi. L’articolo istituisce la possibilità per “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni” di posticipare i pagamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. Tutti questi pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno senza sanzioni ed interessi.. Detti pagamenti si possono trasformare in 5 rate uguali.

Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti. Ai lavoratori dipendenti spetta un premio per il mese di marzo, commisurato alle presenze, del valore di 100 euro. Il premio non costituisce reddito, e non spetta se il reddito da lavoro dipendente supera nel 2019 i 40.000 euro.

Art. 89 Fondo di emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo. Vengono istituiti due fondi per i settori dello spettacolo e del cinema audiovisivo, che hanno una capienza complessiva di 130 milioni. Con decreto, il MIBACT, entro 30 giorni dalla pubblicazione del DL, stabilirà le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse ai settori, comprendendo anche gli artisti, autori, interpreti ed esecutori.

Art. 90 Disposizioni urgenti per sostenere il settore cultura. Una quota di compensi relativi alla Copia Privata sono destinati a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi mandatari che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore. Un decreto del MIBACT, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL, stabilirà i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari.

Art. 96 Indennità collaboratori sportivi. E’ riconosciuta un’indennità di 600 euro per il mese di marzo ai collaboratori sportivi. Per tale indennità vengono stanziati 50 milioni di euro per il 2020. Gli interessati dovranno presentare domanda autocertificando la preesistenza della collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro alla Società Sport e salute s.p.a. che istruirà le domande in ordine cronologico. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del DL, un decreto del MEF individuerà le modalità di presentazione delle domande.

Nuove misure introdotte dal DL 9

Il decreto “Cura Italia” introduce alcune novità su strumenti esistenti, e altre che fino ad oggi non c’erano.
E’ un primo decreto al quale seguirà un altro nel mese di aprile.
Per la prima volta si individua un sostegno specifico per il settore dello spettacolo, questo è il risultato del lavoro fatto in questi anni dalla SLC CGIL.

Tuttavia, non consideriamo ancora sufficienti le misure contenute nel decreto, ma, con questo comunicato vi invitiamo a vederle nell’insieme.
Sono evidenti i limiti di questo provvedimento, ma è previsto un ulteriore DL, di misura comunque inferiore, entro aprile e non ci sfugge che quella che era un “una tantum” di 600 euro è diventata invece 600 euro per il mese di marzo.
Crediamo che sia possibile ancora lavorare al prossimo decreto.

Non sarà facile, perché il protrarsi dell’epidemia sta comportando gravissimi danni all’intero paese, ma noi siamo qui, umilmente e tenacemente continueremo a lavorare.
Le sedi dei Patronati potrebbero essere chiuse. In tempi brevi vi daremo indicazioni su come contattarle in modalità remoto.
In allegato avete invece le istruzioni su come contattare l’INPS.

Gli strumenti predisposti dal Decreto Cura Italia e disponibili per i lavoratori dello spettacolo sono:

1) Fondo di integrazione salariale. Fondo gestito dall’INPS, finanziato dalle imprese che pagano un contributo diverso se l’impresa occupa più di 15 dipendenti o più di 5.
Le imprese devono chiedere il FIS per i propri lavoratori.
L’indennità spetta solo ai lavoratori dipendenti con un contratto in corso ed è pari all’80% della retribuzione, entro massimali previsti. Per una retribuzione fino a 2.159,48 euro spetta un’indennità di euro 939,89.
Se la retribuzione è maggiore l’importo dell’indennità sale ad euro 1.129,66 che costituisce la misura massima.
Questo strumento è erogabile per un massimo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio, ed è concesso anche alle imprese che occupano più di 5 dipendenti.
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Non è richiesto il requisito di un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo
lavoro alla data di presentazione della domanda.
La contribuzione correlata al trattamento è utile per il conseguimento del
diritto alla pensione.
Per accedere a questa misura è necessario che l’impresa abbia finanziato il
FIS e che il lavoratore abbia un contratto in essere, anche a termine. In
questo caso il trattamento si esaurisce alla scadenza del contratto, o
comunque entro nove settimane.
Il fondo di integrazione salariale è stato finanziato per 1.347,2 milioni di
euro. Questo è il limite di spesa oltre la quale non verranno più erogate
prestazioni.

2) Cassa in deroga. Spetta ai soli lavoratori dipendenti con un contratto in
corso. Deve essere richiesta dall’impresa dopo che la regione ha stipulato un
accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL,
CISL e UIL).
Può essere applicata in tutte le aziende che non applicano altre forme di
tutela. Non c’è un limite sui lavoratori. Per percepirla bisogna avere in corso
un contratto, anche a termine. In quest’ultimo caso il trattamento finisce alla
data di scadenza del contratto di scrittura o viene concesso per un massimo
di nove settimane. In questo caso il contributo è figurativo.
Questo trattamento è riconosciuto nel limite del finanziamento pari a
3.293,2 milioni.

3) Naspi. Viene prorogato il termine per presentare la richiesta. Si passa da 68
giorni a 128.

4) Indennità lavoratori spettacolo. I lavoratori iscritti all’ex ENPALS che non
hanno in corso un contratto di scrittura, anche sospeso nei pagamenti, con
un rapporto dipendente (busta paga) e che hanno maturato almeno 30
giornate di contribuzione ex ENPALS, che hanno un reddito inferiore a
40.000 euro e non sono pensionati, possono ricevere un’indennità per il
mese di marzo di euro 600. La domanda dovrà essere fatta all’INPS.
Attenzione: le 30 giornate utili al conseguimento di questo diritto devono
essere giornate con contribuzione ex ENPALS. Le giornate che avete svolto
con attività di insegnamento o altra attività che prevedono il versamento alla
gestione separata non contano.
Una misura analoga a quella prevista per i lavoratori dello spettacolo è
prevista per le partite iva che versano i contributi in via esclusiva alla
gestione separata. Questo significa che un lavoratore che è iscritto sia ex
Enpals che alla gestione separata, può chiedere solo i 600 previsti per i
lavoratori dello spettacolo e non quelli per le altre partite iva.
Valgono invece, ai fini della maturazione delle 30 giornate quelle relative a
qualsiasi rapporto di lavoro, comprese le prestazioni occasionali e partite iva.
Per questa misura sono stati stanziati 48,6 milioni superati i quali non sarà
possibile erogare l’indennità.
Stiamo aspettando le disposizioni dell’INPS per ottenere precise
disposizioni su come inoltrare la domanda.

5) Reddito di ultima istanza. Viene istituito un Fondo per il reddito di ultima
istanza a favore dei lavoratori danneggiati dall’epidemia da Covid 19.
Per questo fondo vengono stanziati 300 milioni di euro per il 2020.
Al fondo potranno accedere sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi. Il
Ministero del lavoro dovrà emanare i decreti per definire criteri e modalità
dell’indennità.
Questo fondo può rappresentare una risorsa ma è stato finanziato con
misure assolutamente insufficienti.

6) Congedo e indennità per lavoratori privati ed autonomi. E’ prevista la
possibilità di chiedere un congedo di 15 giorni, se genitori di un figlio/figlia di
età non superiore a 12 anni. In questo caso il lavoratore dipendente
percepisce un’indennità pari al 50% della retribuzione e il periodo è coperto
da contribuzione figurativa.
Se il dipendente ha un figlio/figlia di età tra i 12 e i 16 anni, può chiedere un
congedo durante il quale non percepisce né indennità, né contribuzione
figurativa ma conserva il posto di lavoro.
Il lavoratore autonomo iscritto all’INPS può chiedere un congedo se genitore
di figlio/figlia di età non superiore a 12 anni. In questo caso l’indennità viene
calcolata sul 50% di 1/365° del reddito individuato secondo la base di calcolo
utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
In alternativa i dipendenti o i lavoratori autonomi possono richiedere
un’indennità di 600 euro per servizi di baby sitting che verrà erogato tramite
libretto per la famiglia (è uno strumento che ha sostituito i voucher, di non
facile utilizzo).
L’articolo non fa espressamente riferimento ai lavoratori ex Enpals ma
precisa che il bonus da 600 euro e il congedo possono essere richiesti dagli
autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata e in un altro comma
estende questi diritti ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
La definizione di “lavoratori autonomi iscritti all’INPS” è una definizione
generica che dovrebbe comprendere anche i lavoratori ex ENPALS ma
dobbiamo aspettare al riguardo la disciplina che si darà l’INPS per
l’erogazione di questi bonus, che comprenderanno anche le modalità per
fare la domanda.

7) Sospensione e spostamento termini pagamento. L’articolo 60 del DL 18,
posticipa tutti i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni in scadenza il
16 marzo al 20 marzo. All’articolo 62 al comma 2, istituisce la possibilità
spostare i pagamenti al 31 maggio (eventualmente anche rateizzare in 5 rate
uguali, la prima a maggio) per i “soggetti esercenti attività d’impresa, arte e
professione”.
Questa definizione dovrebbe comprendere anche le partite iva, ma stiamo
facendo approfondimenti. Poiché lo spostamento di tutti i pagamenti è al 20
marzo, vi invitiamo a non pagare.
Nel caso anche le Partite Iva dello spettacolo rientrino nello spostamento al
31 maggio, come pensiamo, avrete notizie quanto prima e comunque entro
il 20 marzo.

Roma 19 marzo 2020 SLC CGIL settore Produzione Culturale
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Come contattare l’INPS

In questo momento l’INPS ha molti sportelli chiusi, pertanto l’Istituto ha attivato
servizi informatici, potenziando i presidi territoriali.

E’ comunque opportuno munirsi di PIN. Chi non ce l’ha lo può richiedere.

I servizi sono i seguenti:

– Tutte le sedi territoriali dispongono di un servizio telefonico pubblicato sul sito dell’Istituto.

– Stanno attivando un servizio di prenotazione, attraverso il contact center
(803 164 da fisso, 06 164 164 da mobile tutti a pagamento). Il servizi sono
attivi dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.
Sarà obbligatoria l’indicazione della motivazione. Per il periodo dell’emergenza
chi chiama sarà ricontattato da un operatore nel giorno e nell’orario scelti, ai recapiti forniti.

– Dal sito INPS è possibile accedere tramite “contatti” al servizio “INPS risponde”.

– E’ possibile scaricare da Google Play e Apple store un APP.
Per accedere ai servizi è necessario digitare il codice fiscale e il PIN.
Alcuni servizi sono ad accesso libero.

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