Art. 1 . E’ costituita L’A.I.A.R.S.E. – “Associazione Italiana Aiuto Registi e Segretarie di Edizione”.
L’Associazione ha sede in Roma.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione, che non persegue fini di lucro, ha per scopo: qualificare, sviluppare e tutelare la professionalità degli aiuto registi e delle Segretarie di edizione.; difendere i principi culturali, professionali e morali dei soci.
Art. 2 . Possono far parte dell’Associazione tutti gli Aiuti Registi, le Segretarie di Edizione e gli Assistenti alla regia, in regola con i requisiti di cui al successivo articolo 3.
Art. 3 . La domanda di ammissione dei soci deve essere corredata da un curriculum vitae, e, possibilmente, dalla presentazione di un socio.
Gli aspiranti soci dovranno, inoltre, dimostrare:
per gli Aiuto Registi: di aver fatto almeno quattro film della durata media di sette settimane di ripresa, quali Aiuto Registi, comprovati dai versamenti ENPALS;
per le Segretarie di Edizione: di aver fatto almeno quattro film della durata media di sette settimane di ripresa, quali Segretarie di Edizione, comprovati dai versamenti ENPALS;
per gli Assistenti alla regia: di aver lavorato, quali assistenti alla regia, in almeno quattro film, della durata media di sette settimane di ripresa comprovati dai versamenti ENPALS.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
Tale delibera può essere impugnata davanti allo stesso, e, in secondo grado, davanti all’assemblea dei soci che decide nella prima assemblea successiva a tale ricorso.
All’atto dell’iscrizione, i soci dovranno versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall’Assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
– per gli aiuto registi di aver fatto almeno quattro film della durata media di sette settimane di ripresa, quali aiuto registi, comprovati dai versamenti ENPALS.
– per le segretarie di edizione di aver fatto almeno quattro film della durata media di sette settimane di ripresa quali segretarie di edizione comprovati dai versamenti ENPALS.
per gli assistenti alla regia di aver lavorato in almeno quattro film della durata media di sette settimane di ripresa quali assistenti alla regia comprovati dai versamenti ENPALS.
Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio direttivo.
Tale delibera può essere impugnata davanti allo stesso, e in secondo grado, davanti all’assemblea dei soci che decide nella prima assemblea successiva a tale ricorso.
All’atto dell’iscrizione, i soci dovranno versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
Art. 4 . L’iscrizione all’A.I.A.R.S.E. implica l’accettazione integrale del presente Statuto, e di quanto deliberato dal consiglio direttivo e dall’assemblea di soci, con l’obbligo di darvi osservanza.
L’infrazione a tale disposizione può comportare la perdita di qualità di socio dell’A.I.A.R.S.E., che verrà dichiarata dall’Assemblea.
La qualità di socio si perde inoltre per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea.
art.5 Sono organi dell’associazione
– l’assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario Generale;
– il Collegio dei Sindaci;
Art. 6 . L’assemblea è costituita dai soci dell’A.I.A.R.S.E. DI di cui all’art. 2 .
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta la convocazione sia richiesta, con motivazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
Art. 7 . Spetta all’assemblea dei soci deliberare per quanto concerne:
– le direttive generali dell’associazione;
– le modifiche allo statuto o all’atto costitutivo;
– l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale;
– le responsabilità degli Amministratori;
– l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
– l’entità della quota associativa annua e della quota di iscrizione, su proposta del Consiglio direttivo;
– i ricorsi dei soci contro le decisioni del Consiglio Direttivo:
– la perdita della qualità di socio per cause diverse dalla morosità;
– ogni e qualsiasi argomento, senza limitazione alcuna, anche non contenuto nel presente Statuto, purché indicato nell’ordine del giorno.
Art. 8 . La convocazione dell’assemblea di soci è fatta dal Consiglio direttivo con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno e spedita a tutti i soci all’indirizzo risultante agli atti dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza tale termine può essere ridotto della metà dal Consiglio direttivo e la convocazione può essere fatta anche a mezzo telegramma.
L’assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, da un socio eletto dai presenti.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle delibere di approvazione del bilancio, il Consiglio direttivo non ha diritto di voto.
Per le modifiche allo Statuto sociale e all’atto costitutivo è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il socio può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può presentare più di tre deleghe che debbono risultare per iscritto.
Le votazione avvengono in modo palese. Saranno a scrutinio segreto se lo richiede almeno un terzo dell’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9 . Il Consiglio direttivo è composto da nove membri eletti dall’assemblea tra i soci. Almeno tre membri del Consiglio dovranno essere eletti tra gli Aiuto Registi e gli Assistenti alla regia.
Il Consiglio direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Le cariche sono onorifiche salvo il diritto al rimborso delle spese che dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio nomina, nel suo ambito, il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Generale. Il Presidente e il Vice Presidente non sono rieleggibili a tali cariche consecutivamente, salvo per le prime nomine contenute nell’atto costitutivo, che potranno essere confermate dalla prima assemblea per il biennio successivo a questa.
Art. 10 . Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione senza esclusione di sorta.
Rientrano nei compiti del Consiglio direttivo:
– indire le assemblee ordinarie e straordinarie;
– predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo;
– proporre le quote associative annue e la quota di iscrizione;
– deliberare sull’ammissione dei soci;
– deliberare sulla perdita della qualità di socio per morosità;
– dare esecuzione a quanto deliberato dall’assemblea dei soci;
– autorizzare il Presidente o altri Consiglieri a procedere all’apertura di conti correnti bancari e postali e a qualsiasi operazione bancaria e finanziaria in generale;
– nominare i collaboratori autonomi e dipendenti fissando il loro compenso.
Art. 11 . Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno cinque membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso do parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e in caso di assenza di entrambi dal più anziano, per età, dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12 . Il Presidente dirige l’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci; egli rappresenta ad ogni effetto l’Associazione e sottoscrive con la sua firma per essa.
Egli garantisce, dirige e sorveglia la preparazione e l’esecuzione delle delibere dell’assemblea generale e del Consiglio Direttivo.
Egli è coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento, da un Vice Presidente e dal Segretario Generale.
Nei casi d’urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Per questioni di particolare importanza il Presidente può richiedere la firma del Vice Presidente e del Segretario Generale.
Art. 13. Il Segretario Generale, oltre a svolgere mansioni inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio Direttivo, ha il compito di dirigere la Segreteria dell’Associazione con il dovere di curare il buon andamento di essa esplicando tutte le mansioni derivanti da tale ufficio.
Il Segretario Generale avrà anche il compito di tesoriere dell’Associazione.
Art. 14 . Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
– da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e di rinnovo;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
L’esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Art. 15 . La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Sindaci, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea dei Soci.
I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 16 . Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, per fini umanitari, didattici e sociali nel settore delle attività cinematografiche.
Art. 17 . Per ogni controversia che dovesse sorgere tra Associazione e soci o tra soci e soci, questa sarà demandata alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo scelto dai primi due e, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.
La decisione del collegio arbitrale sarà inappellabile per le parti, nei limiti previsti dalla legge.
F.ti: Rinaldo Ricci – Eleonora Pallottini – Laura Curreli – Franca Invernizzi – Roberto Pariante – Donatella Botti – Albino Cocco – Giuseppe Giglietti – Egle Guarino – Aldo Carusi Notaio