APPROFONDIMENTI SU MISURE DECRETO “CURA ITALIA”

Cari associati illustriamo alcuni approfondimenti in merito alle misure prese a sostegno del reddito

Nuove misure introdotte dal DL 9

Il decreto “Cura Italia” introduce alcune novità su strumenti esistenti, e altre che fino ad oggi non c’erano.
E’ un primo decreto al quale seguirà un altro nel mese di aprile.
Per la prima volta si individua un sostegno specifico per il settore dello spettacolo, questo è il risultato del lavoro fatto in questi anni dalla SLC CGIL.

Tuttavia, non consideriamo ancora sufficienti le misure contenute nel decreto, ma, con questo comunicato vi invitiamo a vederle nell’insieme.
Sono evidenti i limiti di questo provvedimento, ma è previsto un ulteriore DL, di misura comunque inferiore, entro aprile e non ci sfugge che quella che era un “una tantum” di 600 euro è diventata invece 600 euro per il mese di marzo.
Crediamo che sia possibile ancora lavorare al prossimo decreto.

Non sarà facile, perché il protrarsi dell’epidemia sta comportando gravissimi danni all’intero paese, ma noi siamo qui, umilmente e tenacemente continueremo a lavorare.
Le sedi dei Patronati potrebbero essere chiuse. In tempi brevi vi daremo indicazioni su come contattarle in modalità remoto.
In allegato avete invece le istruzioni su come contattare l’INPS.

Gli strumenti predisposti dal Decreto Cura Italia e disponibili per i lavoratori dello spettacolo sono:

1) Fondo di integrazione salariale. Fondo gestito dall’INPS, finanziato dalle imprese che pagano un contributo diverso se l’impresa occupa più di 15 dipendenti o più di 5.
Le imprese devono chiedere il FIS per i propri lavoratori.
L’indennità spetta solo ai lavoratori dipendenti con un contratto in corso ed è pari all’80% della retribuzione, entro massimali previsti. Per una retribuzione fino a 2.159,48 euro spetta un’indennità di euro 939,89.
Se la retribuzione è maggiore l’importo dell’indennità sale ad euro 1.129,66 che costituisce la misura massima.
Questo strumento è erogabile per un massimo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio, ed è concesso anche alle imprese che occupano più di 5 dipendenti.
Non è richiesto il requisito di un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo
lavoro alla data di presentazione della domanda.
La contribuzione correlata al trattamento è utile per il conseguimento del
diritto alla pensione.
Per accedere a questa misura è necessario che l’impresa abbia finanziato il
FIS e che il lavoratore abbia un contratto in essere, anche a termine. In
questo caso il trattamento si esaurisce alla scadenza del contratto, o
comunque entro nove settimane.
Il fondo di integrazione salariale è stato finanziato per 1.347,2 milioni di
euro. Questo è il limite di spesa oltre la quale non verranno più erogate
prestazioni.

2) Cassa in deroga. Spetta ai soli lavoratori dipendenti con un contratto in
corso. Deve essere richiesta dall’impresa dopo che la regione ha stipulato un
accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL,
CISL e UIL).
Può essere applicata in tutte le aziende che non applicano altre forme di
tutela. Non c’è un limite sui lavoratori. Per percepirla bisogna avere in corso
un contratto, anche a termine. In quest’ultimo caso il trattamento finisce alla
data di scadenza del contratto di scrittura o viene concesso per un massimo
di nove settimane. In questo caso il contributo è figurativo.
Questo trattamento è riconosciuto nel limite del finanziamento pari a
3.293,2 milioni.

3) Naspi. Viene prorogato il termine per presentare la richiesta. Si passa da 68
giorni a 128.

4) Indennità lavoratori spettacolo. I lavoratori iscritti all’ex ENPALS che non
hanno in corso un contratto di scrittura, anche sospeso nei pagamenti, con
un rapporto dipendente (busta paga) e che hanno maturato almeno 30
giornate di contribuzione ENPALS nel 2019, che hanno un reddito inferiore a
50.000 euro nel 2019 e non sono pensionati, possono ricevere un’indennità per il
mese di marzo di euro 600. La domanda dovrà essere fatta all’INPS.
Attenzione: le 30 giornate utili al conseguimento di questo diritto devono
essere giornate con contribuzione ex ENPALS. Le giornate che avete svolto
con attività di insegnamento o altra attività che prevedono il versamento alla
gestione separata non contano.
Una misura analoga a quella prevista per i lavoratori dello spettacolo è
prevista per le partite iva che versano i contributi in via esclusiva alla
gestione separata. Questo significa che un lavoratore che è iscritto sia ex
Enpals che alla gestione separata, può chiedere solo i 600 previsti per i
lavoratori dello spettacolo e non quelli per le altre partite iva.
Valgono invece, ai fini della maturazione delle 30 giornate quelle relative a
qualsiasi rapporto di lavoro, comprese le prestazioni occasionali e partite iva.
Per questa misura sono stati stanziati 48,6 milioni superati i quali non sarà
possibile erogare l’indennità.
Stiamo aspettando le disposizioni dell’INPS per ottenere precise
disposizioni su come inoltrare la domanda.

5) Reddito di ultima istanza. Viene istituito un Fondo per il reddito di ultima
istanza a favore dei lavoratori danneggiati dall’epidemia da Covid 19.
Per questo fondo vengono stanziati 300 milioni di euro per il 2020.
Al fondo potranno accedere sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi. Il
Ministero del lavoro dovrà emanare i decreti per definire criteri e modalità
dell’indennità.
Questo fondo può rappresentare una risorsa ma è stato finanziato con
misure assolutamente insufficienti.

6) Congedo e indennità per lavoratori privati ed autonomi.
E’ prevista la possibilità di chiedere un congedo di 15 giorni, se genitori di un figlio/figlia di età non superiore a 12 anni. In questo caso il lavoratore dipendente percepisce un’indennità pari al 50% della retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Se il dipendente ha un figlio/figlia di età tra i 12 e i 16 anni, può chiedere un congedo durante il quale non percepisce né indennità, né contribuzione figurativa ma conserva il posto di lavoro.
Il lavoratore autonomo iscritto all’INPS può chiedere un congedo se genitore di figlio/figlia di età non superiore a 12 anni. In questo caso l’indennità viene calcolata sul 50% di 1/365° del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
In alternativa i dipendenti o i lavoratori autonomi possono richiedere un’indennità di 600 euro per servizi di baby sitting che verrà erogato tramite libretto per la famiglia (è uno strumento che ha sostituito i voucher, di non facile utilizzo).
L’articolo non fa espressamente riferimento ai lavoratori ex Enpals ma precisa che il bonus da 600 euro e il congedo possono essere richiesti dagli autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata e in un altro comma estende questi diritti ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
La definizione di “lavoratori autonomi iscritti all’INPS” è una definizione generica che dovrebbe comprendere anche i lavoratori ex ENPALS ma dobbiamo aspettare al riguardo la disciplina che si darà l’INPS per l’erogazione di questi bonus, che comprenderanno anche le modalità per fare la domanda.

7) Sospensione e spostamento termini pagamento. L’articolo 60 del DL 18,
posticipa tutti i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni in scadenza il
16 marzo al 20 marzo. All’articolo 62 al comma 2, istituisce la possibilità
spostare i pagamenti al 31 maggio (eventualmente anche rateizzare in 5 rate
uguali, la prima a maggio) per i “soggetti esercenti attività d’impresa, arte e
professione”.
Questa definizione dovrebbe comprendere anche le partite iva, ma stiamo
facendo approfondimenti. Poiché lo spostamento di tutti i pagamenti è al 20
marzo, vi invitiamo a non pagare.
Nel caso anche le Partite Iva dello spettacolo rientrino nello spostamento al
31 maggio, come pensiamo, avrete notizie quanto prima e comunque entro
il 20 marzo.

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